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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2012, n. 7

DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 115 del 6 luglio 2012

Art. 5
Convenzioni in avvalimento
1. La Regione e gli enti locali possono attuare forme di cooperazione con i Consorzi di bonifica per la progettazione e la realizzazione di interventi strumentali al perseguimento di interessi comuni, nel rispetto dei principi comunitari in materia, stipulando a tal fine apposite convenzioni.
2. La Regione può avvalersi delle competenze del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo per l'attuazione di attività di ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica relative alla gestione ottimale delle risorse idriche in agricoltura.
3. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di competenze insistenti sui territori di competenza, i Consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi comunitari, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese.

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