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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2012, n. 7

DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 115 del 6 luglio 2012

Art. 7
Disposizione transitoria
1. Sino all'approvazione del piano di classifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2, rimane fermo l'obbligo del pagamento del contributo di bonifica per lo scolo e l'allontanamento delle acque meteoriche nei centri urbani per gli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo.

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