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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 10

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 133 del 26 luglio 2012

Art. 3
1.
L'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 22 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014) è sostituito dal seguente:
"Art. 12
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, per l'esercizio finanziario 2012, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle contabilità speciali, per le entrate a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 6.20.14000 - Partite di giro, per le spese a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 3.1.1.7.31500 - Partite di giro, nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli nell'ambito delle medesime unità previsionali di base.".

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