LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 10
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 133 del 26 luglio 2012
Art. 3
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 22 del 2011
1.
L'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 22 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014) è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, per l'esercizio finanziario 2012, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle contabilità speciali, per le entrate a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 6.20.14000 - Partite di giro, per le spese a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 3.1.1.7.31500 - Partite di giro, nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli nell'ambito delle medesime unità previsionali di base.".