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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 10

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 133 del 26 luglio 2012

Art. 5
Mutui e prestiti. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 22 del 2011
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2011 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, è ridotto di Euro 83.000.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2011 è ridotto di Euro 230.000.000,00.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 3, della legge regionale n. 22 del 2011 è aumentato di Euro 94.000.000,00.
4.
Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 22 del 2011 è sostituito dal seguente:
"4. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.".
5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).), è allegato alla presente legge il prospetto recante gli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e finanziate dall'indebitamento autorizzato entro il limite del 25 per cento.

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