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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 10

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 133 del 26 luglio 2012

Art. 6
Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere
1. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 Sito esterno (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133 Sito esterno) non si applica l'istituto della perenzione amministrativa previsto dall'articolo 60 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2011 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile del Servizio bilancio e finanze n. 5543 del 26 aprile 2012, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio bilancio e finanze n. 5544 del 26 aprile 2012, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'articolo 63, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2012 di cui all'articolo 11, comma 3 - residui attivi e passivi -, comma 4 - avanzo d'amministrazione applicato al bilancio - e comma 5 - giacenza iniziale di cassa -, della legge regionale n. 40 del 2001.

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