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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n.18

Art. 4
Contributo straordinario all'associazione "Enoteca regionale Emilia-Romagna"
1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 (Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali), è autorizzata, per l'esercizio 2012, la concessione di un contributo straordinario all'associazione "Enoteca regionale Emilia-Romagna", con sede in Dozza (Bo), nel limite di Euro 200.000,00 per specifiche attività di promozione e comunicazione istituzionale.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è concesso dal dirigente competente a seguito dell'entrata in vigore della presente legge ed è liquidato, nel rispetto delle percentuali di contribuzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 46 del 1993, nonché di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo di legge, previa presentazione di una relazione illustrativa delle attività svolte e del rendiconto delle spese sostenute.
3. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio 2012, la spesa di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 18153 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5581 - Enoteca della Regione Emilia-Romagna - Contributi per le attività di orientamento al consumo.

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