LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 28 luglio 2022, n. 9Art. 2
Tributi propri
1.
Sono tributi propri regionali i tributi previsti dall'
articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti alla data del 31 dicembre 2012, salvo quanto disposto dalla presente legge.