Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 10/12/2019 | ||
2. | 06/11/2019 | ||
3. | 19/12/2016 | ||
4. | 29/07/2016 | ||
5. | 15/07/2016 | ||
6. | 30/07/2015 | ||
7. | 20/12/2013 | ||
8. | 21/12/2012 | ||
9. | 22/12/2011 | ||
10. | 23/12/2010 | ||
11. | 24/12/2009 | ||
12. | 22/12/2005 | ||
13. | 25/03/2004 | ||
14. | 13/03/2003 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2020
LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
Art. 21
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 70.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.