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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Art. 28
Compartecipazione delle Province al gettito della tassa automobilistica regionale
1. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, comma 2, lettera s), della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell' articolo 119 della Costituzione Sito esterno) e dell' articolo 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 Sito esterno (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) è istituita, in via sperimentale e nelle more del processo di riordino delle Province, una compartecipazione delle Province al gettito della tassa automobilistica stabilita in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti propri regionali correnti da sopprimere aventi natura di permanenza, continuità e generalità a favore delle Province.
2. La Giunta regionale, in conformità e secondo le disposizioni recate dall' articolo 19 del decreto legislativo n. 68 del 2011 Sito esterno, definisce i trasferimenti da sopprimere, le modalità di regolamentazione e la misura della compartecipazione di cui al comma 1, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le risorse regionali a disposizione.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti, per l'esercizio finanziario 2013, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa volte all'azzeramento o alla riduzione dei capitoli e relative unità previsionali di base riferiti ai trasferimenti soppressi e all'istituzione dei capitoli e delle unità previsionali di base per il finanziamento della compartecipazione di cui al comma 1.

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