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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2021
2. Testo Coordinato29/12/2020
3. Testo Coordinato27/12/2018
4. Testo Coordinato18/07/2017
5. Testo Coordinato09/05/2016
6. Testo Coordinato30/04/2015
7. Testo Coordinato18/07/2014
8. Testo Coordinato20/12/2013
9. Testo Coordinato25/07/2013
10. Testo Originale21/12/2012

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/07/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Art. 29
Contributi straordinari per il territorio montano
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la cura del territorio montano e in particolare l'adeguata manutenzione ordinaria della rete stradale d'interesse comunale ubicata nelle zone montane come definite ai sensi dell' articolo 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), è autorizzata a concedere contributi straordinari alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane e al Nuovo Circondario imolese per il sostegno di appositi programmi d'intervento.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. A tal fine è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 3441 "Contributi straordinari per il territorio montano", afferente all'unità previsionale di base 1.2.2.2.2630 - Territorio montano.

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