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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 20

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2013, n. 10

Art. 17

(sostituiti commi 8 e 9 da art. 3 L.R. 25 luglio 2013, n. 10)

Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2013 entro i limiti di cui all'articolo 34, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2001, di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dello stesso articolo 34, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di Euro 417.000.000,00.
2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2013 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Euro 440.000.000,00 già autorizzati dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione), come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2012, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2012.
3. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2013 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Euro 1.560.000.000,00 già autorizzati dall'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 22 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014), come modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2012, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2012.
4. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.
5. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.
6. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
7. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
8. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annui Euro 164.947.805,76 a partire dall'esercizio finanziario 2014 e fino all'esercizio finanziario 2043.
9. Tale onere trova la copertura nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, afferenti alla U.P.B. 1.7.4.5.30500 - Quota capitale per l'ammortamento dei mutui e alla U.P.B. 1.7.4.2.30250 - Interessi passivi per l'ammortamento dei mutui, sui bilanci di previsione a partire dal 2014.
10. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 3 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 8 o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
11. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.

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