LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19
Art. 16
(sostituito da art. 15 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
(sostituito da art. 15 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Sistema informativo
1.
La Regione istituisce il Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di seguito denominato sistema.
2.
Al sistema partecipano la Regione, le associazioni piscatorie di cui all'articolo 7 e i soggetti preposti alla vigilanza, per le finalità istituzionali previste dalla presente legge e nei limiti delle competenze di ciascun soggetto.
3.
La Giunta regionale definisce le modalità di disciplina del sistema, le modalità di partecipazione e i ruoli che i soggetti di cui al comma 2 avranno all'interno del sistema.
4.
La base dati del sistema appartiene alla Regione Emilia-Romagna, la quale può comunicare i dati personali relativi ai soggetti titolari delle licenze di cui al comma 1 ai soggetti pubblici o privati di cui al comma 2, coinvolti nella gestione del sistema.
5.
I dati personali oggetto di comunicazione ai soggetti di cui al comma 4 sono i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti titolari delle licenze di pesca sportiva.
6.
Le modalità di accesso alla base informativa sono definite da apposito provvedimento.