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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

Programma ittico regionale
1. La Giunta regionale, sulla base di quanto stabilito dal Piano ittico regionale di cui all'articolo 4, adotta il Programma ittico regionale, di durata annuale e rinnovabile per uguale periodo, al fine di assicurare le migliori condizioni per la tutela e lo sviluppo della fauna ittica. Il Programma è articolato su base territoriale.
2. Il Programma ittico regionale individua in particolare:
a) le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;
b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10;
c) gli eventuali bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;
d) gli eventuali interventi di ripopolamento integrativo;
e) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;
f) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel Programma ittico regionale.
3. La Regione, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, al riequilibrio faunistico-ambientale, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale e la pesca sportiva quale vettore per lo sviluppo turistico, può stipulare convenzioni con le associazioni piscatorie di cui all'articolo 7, affidando loro lo svolgimento di tali attività.

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