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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2021
2. Testo Coordinato29/12/2020
3. Testo Coordinato27/12/2018
4. Testo Coordinato18/07/2017
5. Testo Coordinato09/05/2016
6. Testo Coordinato30/04/2015
7. Testo Coordinato18/07/2014
8. Testo Coordinato20/12/2013
9. Testo Coordinato25/07/2013
10. Testo Originale21/12/2012

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/07/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Art. 33
Concorso regionale straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche
1. Ai fini della partecipazione al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all' articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 Sito esterno, i candidati sono tenuti a versare alla Regione un contributo di Euro 30,00 non rimborsabile, per spese istruttorie e per le prestazioni amministrative necessarie all'espletamento della procedura concorsuale.
2. Per la disciplina relativa alla commissione esaminatrice regionale di cui all' articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012 Sito esterno convertito dalla legge n. 27 del 2012 Sito esterno, si stabilisce che:
a) ai componenti della commissione esaminatrice è corrisposto un compenso forfettario lordo di Euro 2.000,00 nonché un rimborso forfettario per spese di viaggio, vitto e alloggio pari a Euro 500,00;
b) ai compensi spettanti al presidente e al segretario si applicano le disposizioni previste all' articolo 20, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale);
c) qualora un componente o il segretario della commissione esaminatrice sia dipendente regionale, il rimborso e il compenso previsti alle lettere a) e b) sono riconosciuti solo nel caso di opzione per lo svolgimento dell'incarico al di fuori dell'orario di lavoro;
d) per le cause di incompatibilità dei componenti della commissione esaminatrice e del segretario si applicano le disposizioni attuative dell' articolo 15, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

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