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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 21

MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Capo IV
Incentivi per le gestioni associate e fusioni di Comuni
Art. 22

(aggiunti commi 6 bis. e 6 ter. da art. 41 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

Norme generali in materia di incentivazione
1. La Regione favorisce il processo di riorganizzazione delle funzioni, dei servizi e delle strutture comunali incentivando le fusioni di Comuni e le Unioni di Comuni coerenti con le norme della presente legge e prioritariamente quelle coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali disciplinati dalla presente legge. Non sono incentivate le mere convenzioni e le associazioni intercomunali.
2. Le leggi di settore che prevedono incentivi o contributi comunque denominati a favore di Comuni o altri enti locali e alle loro forme associative, dovranno, per le parti in contrasto con la presente legge, essere adeguate. Le modifiche dovranno riservare i benefici ivi previsti, alle Unioni di Comuni conformi alla presente legge nonché ai Comuni capoluogo di provincia ed a quelli con essi inseriti in un unico ambito ottimale, purché aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 abitanti, se appartenuti o appartenuti a Comunità montane.
3. Nelle more del completamento dei processi di trasformazione o adeguamento delle forme associative esistenti in attuazione della presente legge, in materia di incentivazione si applicano, per l'anno 2013, le disposizioni dell'articolo 23.
4. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione, a decorrere dall'anno 2014, degli incentivi annuali alle Unioni.
5. Il nuovo programma di riordino territoriale ha durata triennale e successivamente è aggiornato ogni tre anni.
6. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di affari istituzionali è costituito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra enti locali composto dai presidenti delle Unioni di Comuni e del Nuovo Circondario imolese, che svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative tra Comuni.
6 bis. La Regione, al fine di garantire la migliore attuazione della legislazione sull'ordinamento degli enti locali, in presenza di modifiche legislative statali o regionali riguardanti gli assetti del governo locale, con particolare riferimento all'esercizio associato delle funzioni, dispone interventi formativi e di alto approfondimento rivolti al personale e agli amministratori degli enti locali, indirizzati ad assicurare lo sviluppo delle politiche territoriali e a consolidare sistemi di relazione tra le istituzioni interessate.
6 ter. La Regione può altresì concedere contributi all'ANCI per l'attuazione degli interventi formativi rivolti al personale e agli amministratori degli enti locali, indirizzati ad assicurare lo sviluppo delle politiche territoriali e a consolidare sistemi di relazione tra le istituzioni interessate di cui al comma 6 bis.
Art. 23

(modificato comma 3 da art. 1 L.R. 29 marzo 2013, n. 2)

Disposizioni transitorie in materia di incentivazione per l'anno 2013
1. Per l'annualità 2013 possono accedere ai contributi a favore delle gestioni associate, oltre alle Unioni in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, le Unioni che abbiano avviato le procedure per l'adeguamento e le Comunità montane in corso di trasformazione in una o più Unioni, qualora al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito dal nuovo programma di riordino territoriale, le procedure di trasformazione siano ancora in corso.
2. Le Unioni e le Comunità montane potranno accedere ai contributi sulla base dei requisiti previsti dal programma di riordino territoriale approvato per l'anno 2012, fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti conseguenti al processo di riordino in atto regolati dal programma di riordino di cui all'articolo 6, comma 6.
3. Per l'anno 2013 alle Comunità montane interessate da processi di trasformazione in Unioni ai sensi della presente legge ed alle Unioni subentrate a Comunità montane soppresse, compreso il Nuovo Circondario imolese, possono essere concessi contributi per le spese di funzionamento, come già disciplinati dall' articolo 7 bis dell'abrogata legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), nonché appositi ulteriori contributi a sostegno del riordino territoriale in misura proporzionale a quelli ricevuti allo stesso titolo nel 2012 in applicazione dell' articolo 21 bis, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2008. A decorrere dall'anno 2014 la Giunta, annualmente, può destinare agli enti subentrati alle Comunità montane soppresse, risorse a sostegno del processo di riorganizzazione e disciplinare altresì criteri e modalità per la loro concessione. (5)
Art. 24

(abrogato comma 3 e modificato comma 6 da art. 31 L.R. 25 luglio 2013, n. 9, modificato comma 2 da art. 3 L.R. 21 novembre 2013, n. 23, aggiunti commi 5 bis e 5 ter da art. 8 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi aggiunti commi 4 bis, 4 ter e 4 quater da art. 10 L.R. 29 luglio 2016, n. 15)

Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni
1. Ai fini della presente legge, il Nuovo Circondario imolese è ricompreso tra le Unioni di Comuni montani.
2. Le Unioni possono accedere ai contributi disciplinati dal programma di riordino territoriale a condizione che, a decorrere dal 31 marzo 2014, tutti i Comuni che ne fanno parte, a prescindere dal numero degli abitanti, abbiano conferito all'ente associativo le funzioni fondamentali secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, primo periodo, salvo quanto previsto dall'articolo 30.
3. abrogato.
4. La gestione associata svolta dall'Unione deve ricomprendere tutte le funzioni, le attività, i compiti e gli atti ricompresi nell'ambito funzionale oggetto della gestione tanto nel caso di funzioni fondamentali quanto nel caso di ulteriori funzioni comunali, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare unità organizzative per sub-ambiti o sportelli decentrati territoriali purché alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa.
4 bis. Le Unioni ricomprendenti Comuni che abbiano formalmente avviato percorsi di fusione ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996 o che ricomprendano Comuni istituiti a seguito di fusione possono beneficiare dei finanziamenti del programma di riordino territoriale per le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, indispensabili per l'accesso ai contributi, anche qualora i suddetti Comuni non partecipino a tali ulteriori gestioni associate. Tali disposizioni si applicano dalla data di presentazione dell'istanza di fusione fino alla conclusione del relativo procedimento legislativo e, in caso di definitiva approvazione della legge regionale di fusione, prosegue per tutto l'anno successivo alla prima elezione degli organi del nuovo Comune.
4 ter. Il Programma di riordino territoriale può altresì prevedere che siano finanziate le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, anche qualora il Comune derivato da una fusione vi partecipi conferendo le relative funzioni gradualmente, entro il primo mandato dalla sua istituzione.
4 quater. Le Unioni ricomprendenti Comuni provvisoriamente retti da un Commissario straordinario o da una Commissione straordinaria ai sensi dell' articolo 144, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono beneficiare dei finanziamenti del programma di riordino territoriale per le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, anche qualora gli stessi non partecipino a tali ulteriori gestioni associate.
5. È presupposto indispensabile, per l'accesso ai contributi, il trasferimento del personale, delle risorse finanziarie e strumentali dei Comuni all'Unione. È altresì necessario che la Giunta dell'Unione sia composta esclusivamente dai sindaci o da un unico assessore per Comune con specifica delega all'insieme delle funzioni conferite all'Unione.
5 bis. Il trasferimento del personale di cui al comma 5 costituisce presupposto indispensabile, ai fini previsti dalla stessa norma, per le unità di personale comunale addette esclusivamente all'espletamento della funzione conferita; il trasferimento di personale, anche a tempo parziale, deve intendersi invece facoltativo per il personale dei Comuni o di alcuni Comuni che svolge ulteriori funzioni non conferite in Unione.
5 ter. Il presupposto di cui al comma 5, in materia di trasferimento del personale comunale e ai fini previsti dalla stessa norma, si intende sussistente qualora le funzioni conferite dai Comuni alle Unioni sono svolte con personale transitato dalle Comunità montane alle Unioni che ne sono derivate, ed eventualmente con ulteriore personale assunto direttamente dalle Unioni.
6. La durata dei conferimenti di funzioni da parte dei Comuni che sono per legge statale soggetti all'obbligo di gestione associata deve essere a tempo indeterminato, salvo recesso che non potrà intervenire prima di cinque anni, mentre per gli altri Comuni il conferimento deve avere durata di almeno cinque anni.
Art. 25

(modificato comma 1 da art. 1 L.R. 29 marzo 2013, n. 2, modificato comma 3 da art. 8 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi aggiunto comma 3 bis da art. 11 L.R. 29 luglio 2016, n. 15)

Criteri per la concessione degli incentivi alle Unioni
1. Il programma di riordino territoriale può prevedere l'erogazione di un contributo in misura fissa per le Unioni conformi ai requisiti della presente legge ed un ulteriore contributo che sarà determinato, fatto salvo comunque quanto previsto al comma 6, in base ai criteri stabiliti dal medesimo programma di riordino.
2. Nella determinazione dell'importo del contributo complessivo annuale, sono preferite le gestioni associate di cui all'articolo 7, comma 3, secondo periodo, a cui partecipano anche i Comuni, aderenti all'Unione, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane.
3. Una speciale premialità è prevista per le Unioni di Comuni ricomprendenti tutti i Comuni dell'ambito ottimale. Il programma di riordino territoriale può introdurre misure incentivanti a favore delle Unioni per l'adesione ad esse dei Comuni dello stesso ambito ottimale non ancora associati, in particolare di quelli montani, al fine di far coincidere l'Unione con il suo ambito territoriale ottimale.
3 bis. Al fine di promuovere la coincidenza dell'Unione col proprio ambito territoriale ottimale nel caso in cui difetti solo l'adesione di fino a tre comuni, il programma di riordino territoriale può consentire a tali Comuni, qualora aderiscano tutti all'Unione, ferma restando la necessità del conferimento delle funzioni indispensabili ai fini dell'accesso ai contributi ai sensi dell'articolo 24, comma 2, di conferire le ulteriori funzioni con gradualità stabilendo che, per i primi tre anni, all'Unione siano finanziate le ulteriori gestioni associate, anche se tali Comuni aderiti successivamente non vi partecipino, o effettuino conferimenti privi del requisito della integralità.
4. Il programma di riordino territoriale determina i casi in cui il contributo o una quota di contributo è riconosciuta e commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi di riduzione dei costi delle gestioni associate rispetto alla somma delle gestioni comunali singole, anche con riguardo ai costi del personale rispetto alle spese complessive di bilancio.
5. Il programma può altresì prevedere che la quantificazione dei contributi tenga conto dell'entità complessiva del bilancio della forma associativa e del volume di risorse conferite dai Comuni all'Unione, della dimensione demografica e territoriale complessiva della forma associativa e dell'eventuale adesione all'Unione del Comune capoluogo.
6. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento degli obiettivi programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni dell' articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno e sono rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di riordino territoriale.
7. Il programma di riordino territoriale può prevedere e disciplinare, altresì, l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi.
8. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.
Art. 26
Programma di riordino territoriale
1. Il programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali:
a) individua gli ambiti territoriali di cui all' articolo 14, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010 Sito esterno, convertito dalla legge n. 122 del 2010 Sito esterno, e all'articolo 6, comma 6, della presente legge;
b) effettua la ricognizione e l'aggiornamento delle Unioni di Comuni;
c) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali a sostegno delle fusioni e delle Unioni di Comuni.
2. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione periodica sullo stato di attuazione del programma.
Art. 27
Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale
1. Al fine di favorire il riordino territoriale e la razionalizzazione delle forme di gestione associata previste dalla presente legge o la fusione di Comuni, la Regione fornisce assistenza tecnica per l'impostazione delle questioni istituzionali e l'elaborazione dei relativi atti ed eroga agli enti locali che abbiano specificamente deliberato in proposito contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.
Art. 28
1.
Dopo il comma 2 dell' articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) è inserito il seguente comma:
"2 bis. Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 Sito esterno (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno cittadinanza).".
2.
Il comma 6 dell' articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996 è sostituito dal seguente:
"6. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il Comune o i Comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale per il referendum, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo riferita all'ufficio provinciale per il referendum. Compete inoltre all'ufficio centrale per il referendum la proclamazione dei risultati del referendum.".
3.
Il comma 8 dell' articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996 è sostituito dal seguente:
"8. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'ufficio centrale per il referendum il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio.".
4.
Dopo il comma 10 dell' articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996 è inserito il seguente comma:
"10 bis. Nel caso di espletamento di referendum consultivo territoriale per una fusione di Comuni le prerogative spettanti ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) ai partiti e gruppi politici rappresentati in Assemblea legislativa regionale, spettano anche ai partiti e gruppi politici rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione. Spettano inoltre ai partiti e gruppi politici rappresentati nell'Assemblea legislativa regionale e nei Consigli dei Comuni interessati, limitatamente al territorio in cui sono rappresentati, le facoltà riconosciute dall' articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 Sito esterno (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) ai partiti rappresentati in Parlamento.".
Art. 29
Abrogazioni
1. La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali) è abrogata. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2013 gli articoli 8 e 12 della legge regionale n. 11 del 2001.
2. Gli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 10, i commi 1, 4 e 5 dell'articolo 11, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 21 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) sono abrogati.
3. Gli articoli 13, 14, 15, 18, 20 e 21 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) sono abrogati.
4.
Al comma 4 dell' articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2004 sono soppresse le seguenti parole:
"A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali)".
Art. 30
Norme transitorie
1. Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti o a 3.000 se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, la Giunta regionale può disporre che il termine per l'avvio della gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, decorra dal 1° gennaio 2015, qualora il Comune interessato ne faccia richiesta per l'insorgenza di rilevanti difficoltà tecniche che rendono gravoso il rispetto del termine del 1° gennaio 2014.
Art. 30 bis
Norma finanziaria
1. Per l'anno 2013, agli oneri previsti dagli articoli 23 e 27 si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.2.1.2010 - Funzionamento delle Comunità montane, e 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale, della parte spesa del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2013, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, variazioni compensative alla parte spesa del bilancio, di competenza e di cassa, fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base e fra unità previsionali di base e relativi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base.
2. Per gli esercizi finanziari 2014 e successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 31
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 ai soli fini di costituire Unioni, ovvero di sciogliere o aggregare quelle esistenti ove necessario, il termine di cui al presente comma è fissato al 20 dicembre 2013.

Ai sensi dell' art. 1, comma 3 della legge regionale n. 23 del 2013 per stipulare o adeguare le convenzioni o gli atti di conferimento di funzioni alle Unioni il termine di cui al presente comma è fissato al 31 marzo 2014.

Ai sensi dell' art. 1, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 per l'avvio delle gestioni associate il termine di cui al presente comma è fissato al 31 marzo 2014.

Ai sensi dell' art. 3, comma 6 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora decorra inutilmente il termine del 31 marzo 2014 senza che le Unioni subentranti a Comunità montane in via d'estinzione abbiano avviato le gestioni associate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge, le Comunità montane non estinte non hanno più accesso ai contributi a valere sul programma di riordino territoriale ed ai contributi di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), fatto salvo quanto previsto, con riguardo all'anno 2014, dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 23 del 2013.

Ai sensi dell' art. 4, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013, al solo fine di salvaguardare le Unioni e le Comunità montane esistenti che hanno avuto accesso nell'anno 2013 ai contributi regolati dal programma di riordino territoriale ed a quelli concessi alle Comunità montane e alle Unioni, oltre alle Unioni coerenti con le norme della presente legge regionale anche i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 potranno accedere ai contributi del programma di riordino territoriale nell'anno 2014.

Ai sensi dell' art. 9, comma 4 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni

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