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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 2013, n. 3

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 5 (NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 80 del 29 marzo 2013

Art. 8
Disposizioni finali
1. Per il tempo necessario all'adeguamento strutturale previsto dall'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2005 è concessa una deroga certificata dagli organi competenti, comunque non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le indicazioni tecniche previste dall'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2005 sono emanate dalla Giunta nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le linee guida di cui all'articolo 4 bis, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2005 sono definite dalla Giunta nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La disciplina prevista all'articolo 4 ter, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2005 è emanata dalla Giunta nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. In tutta la legge regionale n. 5 del 2005, tranne che nel comma 1 dell'articolo 1, le parole "da compagnia" sono sostituite dalle parole "di affezione".

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