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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 2013, n. 3

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 5 (NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 80 del 29 marzo 2013

Art. 9
Norma finanziaria
1. La Regione, per fare fronte agli ulteriori oneri derivanti alle amministrazioni comunali causati dall'abbandono o dalla rinuncia alla proprietà da parte dei cittadini che non riescano a soddisfare i requisiti imposti dalla presente legge, prevede trasferimenti a favore delle amministrazioni stesse con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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