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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 208 del 25 luglio 2013

Art. 30
Disposizioni finanziarie per il completamento del passaggio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 24 del 2011
1. Fino alla data in cui la Giunta regionale approva il completamento del procedimento di cui all'articolo 40, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) ovvero accerta il mancato completamento, previa assegnazione di un termine, del medesimo procedimento, i fondi destinati alla gestione e agli investimenti per la conservazione ambientale e valorizzazione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 possono essere assegnati dalla Giunta medesima ai Comuni o loro forme associative, alle Province, nonché agli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità.

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