Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 11/06/1905 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 26/07/2013
LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14
RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 213 del 26 luglio 2013
Art. 2
Definizione di escursionismo
1. Ai fini della presente legge per escursionismo si intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, finalizzata alla visita e all'esplorazione degli ambienti naturali e del patrimonio storico-culturale, architettonico e religioso del territorio.