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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14

RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 29 luglio 2021, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza, la valorizzazione, la custodia e la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione e le modalità di fruizione della Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna, di seguito denominata REER, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo e alla promozione delle aree naturali, rurali e periferiche del territorio regionale e allo sviluppo sostenibile delle zone soggette a maggior criticità economico-sociale.
2. La Regione favorisce l'integrazione della REER con i sentieri escursionistici regionali non appartenenti alla stessa e con la rete escursionistica Italiana e gli itinerari escursionistici europei.

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