Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14

RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 29 luglio 2021, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021

Art. 2
Definizione di escursionismo
1. Ai fini della presente legge per escursionismo si intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, finalizzata alla visita e all'esplorazione degli ambienti naturali e del patrimonio storico-culturale, architettonico e religioso del territorio.

Espandi Indice