LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 222 del 30 luglio 2013
Art. 37
Modifiche all'articolo 8 (Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori, del progettista e del funzionario della azienda erogatrice di servizi pubblici) della legge regionale n. 23 del 2004
1.
Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2004, dopo le parole
"all'Autorità giudiziaria"
sono aggiunte le seguenti", al progettista".