LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2013, n. 17
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 29 (RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 313 del 24 ottobre 2013
Art. 16
Inserimento dell'articolo 22 bis della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente:
"Art. 22 bis
Funzioni e attività di stazione appaltante
1. L'agenzia può svolgere, su richiesta di uno o più soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, le funzioni e le attività di stazione appaltante per l'acquisizione di beni e servizi non ricompresi o non disponibili nelle convenzioni-quadro o negli accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 21. A tal fine l'agenzia e i soggetti interessati definiscono i reciproci rapporti e il loro ambito di operatività.".