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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 novembre 2013, n. 18

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI FISCAGLIA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MIGLIARO, MIGLIARINO E MASSA FISCAGLIA NELLA PROVINCIA DI FERRARA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 luglio 2016, n. 15

Art. 3
Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali
1. Il Comune di Fiscaglia subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Fiscaglia.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia è trasferito al Comune di Fiscaglia ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Fiscaglia.

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