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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 novembre 2013, n. 18

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI FISCAGLIA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MIGLIARO, MIGLIARINO E MASSA FISCAGLIA NELLA PROVINCIA DI FERRARA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 luglio 2016, n. 15

Art. 6
Disposizioni transitorie
1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Fiscaglia dal 1° gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa, sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del Comune di Fiscaglia che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi del Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale dell'anno 2014.
3. Al fine di agevolare la riorganizzazione iniziale del Comune di Fiscaglia, il termine per l'avvio della gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) decorre dal 1° gennaio 2015.

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