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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 novembre 2013, n. 23

MISURE URGENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEL RIORDINO TERRITORIALE, LO SVILUPPO DELLE UNIONI ED IL SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 345 del 21 novembre 2013

Art. 5
Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna e per il fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico per l'anno 2014
1. Limitatamente all'anno 2014, nelle more dell'approvazione di un nuovo programma regionale per la montagna ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004, le Unioni di Comuni comprendenti Comuni montani, ivi incluso il Nuovo Circondario imolese, e le Comunità montane che non abbiano completato il percorso di trasformazione in Unioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004, approvano esclusivamente, in coerenza con gli indirizzi del programma regionale per la montagna vigente, i programmi annuali operativi previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004, e li trasmettono alla Provincia e alla Regione. Le norme di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2004 si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.
2. Le risorse stanziate sul bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014 sono ripartite tra le Unioni di Comuni comprendenti Comuni montani definiti montani ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 2 del 2004, ivi incluso il Nuovo Circondario imolese, e le Comunità montane che non abbiano completato il percorso di trasformazione in Unioni, facendo riferimento, ai fini della determinazione dei parametri di riparto, ai dati relativi:
a) alla superficie ed alla popolazione dei Comuni montani, per il fondo regionale per la montagna alimentato da mezzi statali;
b) alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali dei Comuni montani, per il fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.
3. All'unica Unione subentrante ad una Comunità montana, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012 o dell'articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2013, le risorse di cui al comma 2 sono assegnate in ragione dei Comuni montani aderenti alla preesistente Comunità montana. Se aderiscono a tale Unione anche i Comuni appartenenti ad un'altra preesistente Unione montana presente nello stesso ambito, nell'assegnazione delle risorse si tiene conto anche di questi ulteriori Comuni montani.
4. Alle Unioni subentranti ad una Comunità montana ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012 le risorse di cui al comma 2 sono assegnate in ragione dei Comuni montani aderenti ai rispettivi ambiti territoriali ottimali nei quali sono costituite le suddette Unioni.
5. Alle altre Unioni di Comuni costituite per trasformazione di preesistenti Comunità montane ai sensi della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), ivi incluse quelle ampliate ad altri Comuni montani dell'ambito ottimale delimitato ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nonché il Nuovo Circondario imolese, le risorse di cui al comma 2 sono assegnate in ragione dei Comuni montani ad esse aderenti.
6. Alle Comunità montane non estinte, in quanto entro i termini fissati agli articoli 1 e 2 della presente legge non sono stati approvati gli statuti delle Unioni subentranti, le risorse di cui al comma 2 in via eccezionale per l'anno 2014 sono assegnate in ragione dei Comuni montani ad esse aderenti.
7. Le Unioni di Comuni comprendenti Comuni montani approvano, con riferimento all'annualità 2014, programmi annuali operativi e programmi d'intervento per la realizzazione di piccole opere che, ai fini dell'utilizzo delle quote di riparto assegnate a titolo, rispettivamente, del fondo regionale per la montagna - mezzi statali - e del fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, programmano gli interventi anche sulla base di specifici accordi con gli eventuali Comuni montani non aderenti all'Unione.

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