Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 24

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 (DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 373 del 13 dicembre 2013

Art. 17
1.
Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:
"3. Gli alloggi realizzati in attuazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 Sito esterno (Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) sono assoggettati a quanto previsto dalla presente legge, fatta salva l'applicazione, per un periodo di 12 mesi dalla disponibilità degli alloggi, della disciplina dell'articolo 3 della legge n. 52 del 1976 Sito esterno sulle modalità e sui criteri di assegnazione di detti alloggi.".
2.
Al comma 5 bis dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001 le parole
"legge n. 338"
sono sostituite dalle parole
"legge n. 388".

Espandi Indice