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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 24

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 (DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 373 del 13 dicembre 2013

Art. 25
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente:
"1 bis. L'assegnatario che abbia subito una riduzione del reddito per difficoltà lavorativa, può richiedere al Comune l'aggiornamento della propria condizione reddituale al fine della anticipata rideterminazione del canone, in misura da stabilirsi con il regolamento comunale di cui all'articolo 35, comma 2, sulla base delle indicazioni definite dall'Assemblea legislativa.".

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