Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 24

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 (DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 373 del 13 dicembre 2013

Art. 28
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 24 del 2001 le parole
"Tavolo di concertazione provinciale"
sono sostituite dalle seguenti:
"Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative".
2.
Il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:
"2. I proventi dei canoni degli alloggi di erp possono essere destinati dal comune anche al cofinanziamento del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione di cui all'articolo 38 nei limiti definiti dalla Regione, nonché al finanziamento di ogni altra iniziativa finalizzata a facilitare l'accesso alle abitazioni in locazione ai nuclei in attesa di assegnazione di alloggi di erp o che versano in particolari situazioni di disagio economico e sociale individuate dal Comune.".

Espandi Indice