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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 24

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 (DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 373 del 13 dicembre 2013

Art. 8
1.
Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2001 la parola
"BUR"
è sostituita dalla parola
"BURERT".
2.
Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale, tenuto conto delle priorità definite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, approva l'assegnazione dei contributi fissandone l'entità e le modalità di erogazione, anche avvalendosi di un nucleo di valutazione.".

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