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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 26

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 381 del 20 dicembre 2013

Art. 1
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), è aggiunto il seguente:
"3 bis. Ai fini della presente legge, si intende:
a) per "intesa" tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: l'accordo raggiunto tra i due organi in ordine alla disciplina, con contenuti omogenei, del trattamento giuridico o economico dei dipendenti regionali dei due organici;
b) per "istituti e agenzie regionali": l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna); l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agrea)); l'Agenzia regionale di Protezione civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile); l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, prevista dall'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);
c) per "enti regionali": l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) e i consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7);
d) per "Sistema delle amministrazioni regionali": la Regione Emilia-Romagna, compresi i relativi istituti e agenzie, gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, nonché gli enti regionali di cui alla lettera c).".

Note del Redattore:

Come recita l'art. 5 L.R. 18 novembre 2014, n. 24: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17, ai fini del contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 10 della presente legge è prorogata al 31 dicembre 2017.

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