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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 26

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 381 del 20 dicembre 2013

Art. 3
1.
L'articolo 14 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Modalità di accesso
1. La copertura dei posti vacanti e programmati nell'amministrazione regionale avviene tramite:
a) concorso pubblico, anche con le modalità del corso-concorso, con eventuale riserva di posti, per il personale dei ruoli regionali, non superiore al 50 per cento;
b) avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, nei casi previsti dalla legge, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
c) le assunzioni riservate a categorie protette, secondo le modalità previste dalla legge;
d) mobilità da altre amministrazioni pubbliche;
e) chiamata diretta, nei casi tassativi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Le procedure di accesso di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) possono essere uniche per i due organici, nel rispetto dei criteri stabiliti, previa intesa, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
3. La procedura di accesso di cui al comma 1, lettera a), tramite concorso pubblico, avviene previo espletamento:
a) delle procedure di verifica di ricollocazione del personale in disponibilità, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003);
b) delle procedure di mobilità volontaria esterna di cui all'articolo 22 della presente legge e dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno.
4. Sono di competenza della dirigenza tutti gli atti delle procedure di cui al comma 1, se non diversamente previsto dalla legge, compresi i bandi di concorso, gli avvisi di mobilità, l'approvazione delle graduatorie degli idonei e la dichiarazione dei vincitori.
5. La Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2016, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.".

Note del Redattore:

Come recita l'art. 5 L.R. 18 novembre 2014, n. 24: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17, ai fini del contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 10 della presente legge è prorogata al 31 dicembre 2017.

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