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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 26

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 381 del 20 dicembre 2013

Art. 5
1.
Dopo l'articolo 22 bis della legge regionale n. 43 del 2001 è inserito il seguente:
"Art. 22 ter
Utilizzo temporaneo di personale
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, previa intesa, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, disciplinano, con direttiva, gli istituti di utilizzo temporaneo del personale da o presso altre pubbliche amministrazioni o, nei casi previsti dalla legge, enti del settore privato.
2. L'utilizzo temporaneo, che può essere disposto eccezionalmente solo per motivate esigenze organizzative, compresa la realizzazione di progetti speciali, e comunque con il consenso dell'interessato, ha durata non superiore a tre anni, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. All'interno del Sistema delle amministrazioni regionali, in ragione della coerenza funzionale che lo caratterizza, l'utilizzo temporaneo del personale può essere prorogato al massimo per un ulteriore triennio. La medesima proroga può essere prevista per l'utilizzo temporaneo di personale dagli enti del Sistema delle amministrazioni regionali verso gli enti locali del territorio regionale e viceversa, nonché, previa convenzione, tra la Regione ed i restanti soggetti di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale).
4. Nei casi di trasferimento o delega di funzioni da o a enti del Sistema delle amministrazioni regionali a o da altri enti e nei casi di collaborazioni non onerose fra enti del Sistema delle amministrazioni regionali, per la gestione stabile di attività di comune interesse, possono essere disposte temporanee assegnazioni di personale, anche in deroga al limite di durata fissato al comma 2.".

Note del Redattore:

Come recita l'art. 5 L.R. 18 novembre 2014, n. 24: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17, ai fini del contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 10 della presente legge è prorogata al 31 dicembre 2017.

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