Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 26

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 381 del 20 dicembre 2013

Art. 6
1.
L'articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:
"Art. 49
Organismi indipendenti di valutazione
1. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, istituisce l'"Organismo indipendente di valutazione", cui spettano:
a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali;
b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell'ente;
c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni e la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
d) le funzioni attribuite agli organismi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Sito esterno (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 Sito esterno, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) da successive leggi statali.
2. L'Organismo indipendente di valutazione è composto da un collegio di tre esperti esterni, nominati dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, nel rispetto del principio di pari opportunità e di parità di genere, nonché dei criteri e delle procedure delineati con il regolamento di cui al comma 3.
3. La Giunta regionale, con regolamento, stabilisce:
a) le modalità di individuazione, i requisiti di professionalità dei componenti, nonché le incompatibilità volti a garantire una loro effettiva indipendenza;
b) le indennità per i componenti, con riferimento a quanto previsto per analoghi organismi;
c) la durata e le modalità di funzionamento del collegio;
d) l'individuazione puntuale dei compiti, con individuazione delle strutture organizzative di cui si avvale per lo svolgimento della propria attività.
4. L'Organismo indipendente di valutazione esercita le sue funzioni anche per gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c), secondo le modalità da definirsi nel regolamento di cui al comma 3. L'Organismo può esercitare le sue funzioni anche per altri enti pubblici del territorio regionale, previa stipulazione di apposite convenzioni tra le parti, senza oneri aggiuntivi per la Regione.
5. La Giunta regionale istituisce un "Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale", che svolge, per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, le funzioni individuate e richiamate nel presente articolo. L'Organismo di cui al presente comma, composto da tre esperti esterni, è individuato secondo i criteri e le procedure delineati nel regolamento di cui al comma 3.
6. La costituzione e il funzionamento degli organismi di valutazione di cui al presente articolo non deve comportare aumenti di spesa rispetto al costo sostenuto per analoghi organismi, dal complessivo Sistema delle amministrazioni regionali nell'anno 2012.".

Note del Redattore:

Come recita l'art. 5 L.R. 18 novembre 2014, n. 24: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17, ai fini del contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 10 della presente legge è prorogata al 31 dicembre 2017.

Espandi Indice