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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 383 del 20 dicembre 2013

Art. 33
1.
L'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati
1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono effettuare la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale procede ai sensi dello stesso articolo, verificando che l'interessato risulti già iscritto nell'albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza.
2. Su domanda di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma, il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i relativi nominativi.
3. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente e occasionalmente la professione in Emilia-Romagna, devono darne preventiva comunicazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci.
4. All'esercizio professionale temporaneo e occasionale di maestro di sci in Emilia-Romagna da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
5. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono procedere ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo n. 206 del 2007 Sito esterno, in particolare al titolo III, il Collegio regionale dei maestri di sci dispone l'iscrizione all'albo subordinatamente alla verifica della sussistenza del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 206 del 2007 Sito esterno, e dei requisiti, diversi dall'abilitazione e dal possesso del diploma di scuola dell'obbligo, di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge.
6. Ai cittadini di Paesi terzi che intendano esercitare la professione di maestro di sci in Emilia-Romagna si applicano le norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative.".

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