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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

Art. 5
Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici e di controllo funzionale sul bestiame di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 Sito esterno (Disciplina della riproduzione animale), la Regione è autorizzata ad integrare le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali dei controlli, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 per l'esercizio delle funzioni conferite, in attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 Sito esterno (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale).
2. La concessione dei contributi è disposta contestualmente all'assegnazione delle risorse statali per la realizzazione dei programmi annuali approvati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'annualità 2014 la somma di Euro 500.000,00 stanziata sul Capitolo U10580, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.

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