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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

Art. 44
1.
Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
"1. La sperimentazione di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, attinenti alla gestione del personale o ad innovazioni di prodotto e di processo, é autorizzata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo di cinque anni, su proposta dell'Azienda sanitaria interessata che motivi analiticamente le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi, della convenienza economica e della funzionalità rispetto alla programmazione regionale. Sulla base di motivate ragioni legate alla complessità della sperimentazione, la Giunta regionale può prevedere una durata della sperimentazione gestionale oltre il termine di cinque anni. Alle sperimentazioni gestionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno, nel testo aggiunto dall'articolo 11 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno (Modificazioni al d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno), come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 229 del 1999 Sito esterno e modificato dall'articolo 3 del decreto legge n. 347 del 2001 Sito esterno convertito dalla legge n. 405 del 2001 Sito esterno.".

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