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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 12 maggio 2014

Art. 1
Principi e finalità
1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto delle competenze dello Stato e dei principi di tutela della concorrenza e di libertà d'impresa, promuove la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.
2. Per le finalità e negli ambiti di cui al comma 1 la Regione, in particolare, promuove:
a) l'adozione di procedure e di iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e alla razionalizzazione dell'attività amministrativa, nonché alla dematerializzazione dei procedimenti a carico delle pubbliche amministrazioni e di altri enti competenti;
b) iniziative di coordinamento e di cooperazione istituzionale finalizzate a favorire la legalità e a prevenire i rischi e a contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori di cui all'articolo 2, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di contrasto alla criminalità e di tutela del lavoro;
c) la regolarità delle condizioni di lavoro quale strumento per perseguire le finalità di cui al comma 1, compresa la prevenzione nei confronti della criminalità organizzata e mafiosa;
d) il coordinamento e la cooperazione interistituzionale per le attività di prevenzione e di controllo, favorendo, in particolare, lo scambio dei dati e delle informazioni tra gli enti, nell'ambito delle rispettive competenze;
e) la responsabilità sociale delle imprese e in particolare, l'adozione e la diffusione di buone pratiche di responsabilità sociale da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, al fine di promuovere sull'intero territorio regionale contratti assegnati attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
f) l'etica del lavoro e la sicurezza del lavoro;
g) l'attività di formazione e di sensibilizzazione sui temi della presente legge rivolta ai lavoratori, agli operatori economici e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
h) l'attività di documentazione, di studio e di ricerca sui temi della presente legge.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono promossi dalla Regione anche in collaborazione con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali, in armonia con la legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata) e con la legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).

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