Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 12 maggio 2014

Art. 10
Sistema informativo
1. Per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 9 la Regione mette a disposizione un sistema informativo per la condivisione di dati utili per il controllo della legalità nel settore dell'autotrasporto di merci.
2. Il sistema informativo contiene dati relativi ai seguenti soggetti:
a) imprese di autotrasporto in conto terzi operanti in Regione;
b) imprese con sede legale o unità operativa presenti in Regione e che risultano detentrici di mezzi in conto proprio per i quali sia necessario il rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 298 del 1974 Sito esterno;
c) legali rappresentanti, gestori del trasporto, membri degli organi di amministrazione e controllo delle imprese di cui alle lettere a) e b).
3. Le informazioni contenute nel sistema operativo sono utilizzabili per verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di merito di cui all'articolo 6. Tali informazioni possono essere oggetto di comunicazione agli enti ed alle pubbliche amministrazioni titolari di poteri ispettivi, di vigilanza e controllo, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. Per implementare il sistema informativo e per consentire un'efficace trasmissione e circolazione delle informazioni in esso contenute, la Regione promuove la sottoscrizione di accordi di collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni.
5. Ad esclusione dei soggetti di cui al comma 4 la trasmissione delle informazioni contenute nella presente banca dati è altresì consentita ai soggetti che ne facciano richiesta, nei limiti delle rispettive competenze, per la loro utilizzazione, in forma anonima ed aggregata, a fini statistici e di studio.
6. La Regione, con apposito regolamento, definisce natura e tipologia dei dati da inserire nel sistema informativo nonché le modalità di trattamento dei dati medesimi.

Espandi Indice