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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 12 maggio 2014

Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente legge prevede misure nelle seguenti specifiche aree di attività, a committenza pubblica e privata:
a) autotrasporto di merci per conto terzi e in conto proprio;
b) facchinaggio;
c) movimentazione delle merci e servizi complementari, ivi compresi i servizi di logistica.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per "attività di autotrasporto di merci per conto terzi" si intende, in armonia con quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia, l'attività imprenditoriale avente per oggetto la prestazione di un servizio, eseguito in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasporto di cose di terzi, su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) per "autotrasporto di merci in conto proprio" si intende, ai sensi di quanto previsto all'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298 Sito esterno (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), il trasporto eseguito da qualsiasi soggetto (persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici) per esigenze proprie;
c) per "attività di facchinaggio", "attività di movimentazione delle merci" e "servizi complementari" si intendono tutte quelle attività previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999 (Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 602/1970 Sito esterno) e svolte da imprese di autotrasporto o da imprese di facchinaggio o da altre imprese, tra cui anche le attività di ricevimento, distribuzione, custodia, stoccaggio, preparazione e messa a disposizione dei prodotti, comprensive dei servizi ad esse accessori di carattere amministrativo, fiscale e contabile.

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