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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 12 maggio 2014

Capo II
Disposizioni per i settori dell'autotrasporto, della movimentazioni merci e dei servizi complementari
Art. 8
Misure di trasparenza e a sostegno della legalità
1. Al fine di promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada, la Regione, anche mediante specifiche intese con gli enti pubblici competenti ad autorizzare l'esercizio delle attività di autotrasportatore e ad esercitare la vigilanza sul suo corretto svolgimento, adotta misure finalizzate a:
a) assicurare la più ampia circolazione di tutte le informazioni e i dati utili per controllare e monitorare la regolarità del trasporto;
b) verificare, con le amministrazioni locali e le strutture regionali competenti, anche attraverso l'istituzione di appositi tavoli di lavoro, le principali criticità emerse in tema di illegalità nel settore dell'autotrasporto di merci su strada al fine di valutare la gravità dei fenomeni e di definire e proporre opportune misure di promozione della legalità.
Art. 9
Funzioni della Regione in materia di controllo e monitoraggio della regolarità dell'autotrasporto di merci
1. La Regione esercita funzioni di osservatorio nel settore dell'autotrasporto di merci, anche in collaborazione con gli osservatori locali per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2011.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 la Regione, anche raccordandosi con le strutture e con le banche dati dello Stato e degli altri enti competenti nelle materie di cui alla presente legge, svolge attività volte a:
a) acquisire le informazioni ed i dati utili a monitorare l'attività degli operatori economici anche mediante specifici accordi con le associazioni di categoria, consorzi, imprese, soggetti pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nonché con enti pubblici che esercitano funzioni di autorizzazione, controllo e vigilanza sulle imprese che effettuano trasporto merci in conto terzi o in conto proprio;
b) garantire, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la comunicazione dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti;
c) favorire la rilevabilità dei flussi finanziari delle imprese di autotrasporto operanti nel territorio regionale, anche attraverso la stipulazione di specifici accordi di cui alla lettera a), al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni di illegalità nonché l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale sul piano economico e sociale;
d) elaborare i dati relativi al monitoraggio effettuato ed alla conseguente redazione di rapporti in ordine alla presenza di fenomeni di irregolarità e illegalità nel settore dell'autotrasporto;
e) esercitare, anche in concorso con gli altri soggetti a ciò preposti, le funzioni di segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza, legalità e degli obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività di autotrasporto;
f) svolgere, con specifico riferimento alle finalità di promozione della legalità e trasparenza di cui alla presente legge, attività di studio, ricerca e indagine;
g) individuare e diffondere buone pratiche e modalità finalizzate a uniformare e supportare verso obiettivi di legalità e trasparenza le attività degli operatori del settore e a valorizzarne la responsabilità sociale.
Art. 10
Sistema informativo
1. Per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 9 la Regione mette a disposizione un sistema informativo per la condivisione di dati utili per il controllo della legalità nel settore dell'autotrasporto di merci.
2. Il sistema informativo contiene dati relativi ai seguenti soggetti:
a) imprese di autotrasporto in conto terzi operanti in Regione;
b) imprese con sede legale o unità operativa presenti in Regione e che risultano detentrici di mezzi in conto proprio per i quali sia necessario il rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 298 del 1974 Sito esterno;
c) legali rappresentanti, gestori del trasporto, membri degli organi di amministrazione e controllo delle imprese di cui alle lettere a) e b).
3. Le informazioni contenute nel sistema operativo sono utilizzabili per verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di merito di cui all'articolo 6. Tali informazioni possono essere oggetto di comunicazione agli enti ed alle pubbliche amministrazioni titolari di poteri ispettivi, di vigilanza e controllo, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. Per implementare il sistema informativo e per consentire un'efficace trasmissione e circolazione delle informazioni in esso contenute, la Regione promuove la sottoscrizione di accordi di collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni.
5. Ad esclusione dei soggetti di cui al comma 4 la trasmissione delle informazioni contenute nella presente banca dati è altresì consentita ai soggetti che ne facciano richiesta, nei limiti delle rispettive competenze, per la loro utilizzazione, in forma anonima ed aggregata, a fini statistici e di studio.
6. La Regione, con apposito regolamento, definisce natura e tipologia dei dati da inserire nel sistema informativo nonché le modalità di trattamento dei dati medesimi.
Art. 11
Coordinamento regionale delle funzioni di gestione degli albi degli autotrasportatori e del rilascio delle licenze
1. La struttura regionale competente in materia di trasporti convoca, almeno semestralmente, anche per via telematica, un tavolo di lavoro a cui invita a partecipare i responsabili della gestione degli albi provinciali di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 Sito esterno e degli elenchi delle licenze per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all'articolo 32 della medesima legge, al fine di coordinare l'esercizio delle relative funzioni.
Art. 12
Misure per la sicurezza nelle aree di sosta per veicoli pesanti
1. La Regione, anche mediante accordi con gli enti pubblici ed i soggetti competenti, promuove l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione e al controllo dei fenomeni di illegalità nelle aree di sosta.
2. Ai fini del comma 1, per "aree di sosta" si intendono quegli spazi, anche posti all'interno di aree di servizio e aree di parcheggio, appositamente adibiti alla sosta dei veicoli pesanti.
Art. 13
Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive
1. Le imprese di autotrasporto di materiale derivante da attività estrattive devono comunicare alla Regione, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo di cui all'articolo 10, i dati identificativi dei mezzi di cui si avvalgono. Nel caso in cui il trasporto del materiale estratto venga effettuato in conto proprio, la comunicazione dei dati è posta a carico del soggetto autorizzato all'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive). In caso di omessa o non veritiera comunicazione dei dati la Regione procede alla cancellazione dell'impresa dall'elenco di merito di cui all'articolo 6.
2. I soggetti richiedenti l'autorizzazione ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale n. 17 del 1991 sono tenuti a verificare, sulla base dei dati di targa del veicolo, che le imprese di autotrasporto di cui si avvalgono per il trasporto del materiale estratto abbiano comunicato i dati di cui al comma 1.
3. L'ente competente dispone la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi qualora risulti che:
a) il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto non presenti nel sistema informativo;
b) i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto non corrispondano al vero e che il soggetto autorizzato non abbia proceduto alla verifica di cui al comma 2 per più di una volta nel corso dell'anno.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 17 del 1991.

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