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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 12 maggio 2014

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Disposizioni generali
Espandere area cap2 Capo II - Disposizioni per i settori dell'autotrasporto, della movimentazioni merci e dei servizi complementari
Espandere area cap3 Capo III - Disposizioni per il settore del facchinaggio e dei servizi complementari
Espandere area cap4 Capo IV - Disposizioni finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Principi e finalità
1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto delle competenze dello Stato e dei principi di tutela della concorrenza e di libertà d'impresa, promuove la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.
2. Per le finalità e negli ambiti di cui al comma 1 la Regione, in particolare, promuove:
a) l'adozione di procedure e di iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e alla razionalizzazione dell'attività amministrativa, nonché alla dematerializzazione dei procedimenti a carico delle pubbliche amministrazioni e di altri enti competenti;
b) iniziative di coordinamento e di cooperazione istituzionale finalizzate a favorire la legalità e a prevenire i rischi e a contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori di cui all'articolo 2, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di contrasto alla criminalità e di tutela del lavoro;
c) la regolarità delle condizioni di lavoro quale strumento per perseguire le finalità di cui al comma 1, compresa la prevenzione nei confronti della criminalità organizzata e mafiosa;
d) il coordinamento e la cooperazione interistituzionale per le attività di prevenzione e di controllo, favorendo, in particolare, lo scambio dei dati e delle informazioni tra gli enti, nell'ambito delle rispettive competenze;
e) la responsabilità sociale delle imprese e in particolare, l'adozione e la diffusione di buone pratiche di responsabilità sociale da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, al fine di promuovere sull'intero territorio regionale contratti assegnati attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
f) l'etica del lavoro e la sicurezza del lavoro;
g) l'attività di formazione e di sensibilizzazione sui temi della presente legge rivolta ai lavoratori, agli operatori economici e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
h) l'attività di documentazione, di studio e di ricerca sui temi della presente legge.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono promossi dalla Regione anche in collaborazione con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali, in armonia con la legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata) e con la legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).
Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente legge prevede misure nelle seguenti specifiche aree di attività, a committenza pubblica e privata:
a) autotrasporto di merci per conto terzi e in conto proprio;
b) facchinaggio;
c) movimentazione delle merci e servizi complementari, ivi compresi i servizi di logistica.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per "attività di autotrasporto di merci per conto terzi" si intende, in armonia con quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia, l'attività imprenditoriale avente per oggetto la prestazione di un servizio, eseguito in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasporto di cose di terzi, su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) per "autotrasporto di merci in conto proprio" si intende, ai sensi di quanto previsto all'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298 Sito esterno (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), il trasporto eseguito da qualsiasi soggetto (persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici) per esigenze proprie;
c) per "attività di facchinaggio", "attività di movimentazione delle merci" e "servizi complementari" si intendono tutte quelle attività previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999 (Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 602/1970 Sito esterno) e svolte da imprese di autotrasporto o da imprese di facchinaggio o da altre imprese, tra cui anche le attività di ricevimento, distribuzione, custodia, stoccaggio, preparazione e messa a disposizione dei prodotti, comprensive dei servizi ad esse accessori di carattere amministrativo, fiscale e contabile.
Art. 3
Promozione della legalità
1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione promuove:
a) iniziative di educazione alla legalità;
b) il supporto a progetti, anche di carattere locale, diretti a raccordare ed a potenziare, anche mediante specifiche iniziative di formazione, le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
c) la qualificazione del ruolo della committenza nei contratti di lavori, forniture e servizi, mediante intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, con gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali;
d) la realizzazione, in accordo con gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, di specifiche iniziative divulgative, informative e formative per sensibilizzare i lavoratori impiegati nei settori dei trasporti, della movimentazione delle merci, del facchinaggio e dei servizi connessi nonché all'attività di logistica;
e) il supporto, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, di progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
f) accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la loro sicurezza ed il miglioramento della qualità delle stesse e degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti ed a subappalti;
g) accordi ed intese con i soggetti pubblici competenti per potenziare ed armonizzare l'attività ispettiva e di controllo sulle imprese, sia fornitrici dei servizi sia committenti, promuovendo l'esperienza degli osservatori locali;
h) accordi e intese per il coordinamento con le attività degli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio territoriali.
Art. 4
Promozione della responsabilità sociale delle imprese
1. La Regione promuove, in attuazione e con le modalità previste dal capo VIII della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) la responsabilità sociale delle imprese che operano nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di illegalità nonché prevenire, ai sensi della legge regionale n. 3 del 2011, l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.
2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove altresì, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2005, l'introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predispone linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti.
3. La tutela degli interessi di cui al comma 2 può essere perseguita attraverso la definizione:
a) delle prestazioni oggetto di affidamento;
b) dei sub-criteri per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
c) delle condizioni di esecuzione.
4. La definizione degli elementi di cui al comma 3 è indicata nel bando di gara o nella lettera di invito e deve essere pertinente e adeguata alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto da affidare o alle sue fasi di produzione e di esecuzione.
5. La Regione, nella redazione di bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese che operano nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, prevede che tra i requisiti o i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della regolarità, della salute e della sicurezza nonché della continuità occupazionale dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'attività lavorativa.
Art. 5
Interventi formativi
1. La Regione promuove iniziative di informazione e formazione volte a diffondere tra i lavoratori, compresi i soci lavoratori di società cooperative, la conoscenza, la diffusione e l'applicazione di condizioni regolari di lavoro. A tal fine la Regione, nell'ambito della programmazione delle proprie iniziative formative, può prevedere specifici moduli sulla legalità ed in particolare sulle modalità di prevenzione, di riduzione e di contrasto dell'utilizzo irregolare dei lavoratori utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1.
2. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale n. 17 del 2005, può prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie iniziative formative, interventi rivolti alle imprese sul tema della responsabilità sociale delle imprese operanti nei settori di cui alla presente legge.
3. La Regione promuove la formazione degli operatori di polizia locale in materia di tutela della regolarità del lavoro, anche in modo congiunto con gli operatori degli uffici territoriali del Ministero del lavoro, delle camere di commercio, dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), degli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali nonché della Guardia di Finanza e delle altre forze dell'ordine.
Art. 6
Elenco di merito degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari
1. La Regione istituisce l'elenco di merito degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari presenti sul territorio regionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso dei requisiti:
a) di regolarità contributiva (DURC);
b) di non sussistenza nei propri confronti delle misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Sito esterno (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Sito esterno).
c) per le sole cooperative, l'avvenuta revisione ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 Sito esterno (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142 Sito esterno, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.").
3. Le imprese di cui al comma 1 si impegnano a:
a) applicare e far applicare contratti che dovranno essere redatti in forma scritta;
b) applicare e a far applicare i CCNL di settore sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, ad applicare e far applicare le disposizioni sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 Sito esterno (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).
4. La Giunta regionale, sentita la consulta di cui all'articolo 7, definisce gli ulteriori requisiti per l'iscrizione, oltre a quelli di cui al comma 2, e le modalità di iscrizione, formazione, cancellazione, aggiornamento, organizzazione e promozione dell'elenco.
5. L'iscrizione all'elenco può essere assunta quale criterio di valutazione nella redazione di bandi finalizzati all'erogazione di contributi nonché quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.
Art. 7
Consulta
1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la promozione della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari, ivi compresi i servizi di logistica.
2. La consulta può formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dall'articolo 9, nonché per l'attuazione e la revisione della disciplina vigente.
3. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;
b) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, operanti nei settori dell'autotrasporto, movimentazioni merci e facchinaggio;
c) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, operanti nei settori dell'autotrasporto, movimentazione merci e facchinaggio;
d) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative delle imprese cooperative;
e) da due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dalle associazioni delle imprese artigiane;
f) da due rappresentanti effettivi e due supplenti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;
g) da un rappresentante effettivo e un supplente delle imprese committenti;
h) da un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da Federalimentare;
i) da un rappresentante di Unioncamere.
4. Alle sedute della Consulta sono invitati il responsabile della struttura regionale competente in materia di trasporti di cui all'articolo 11 e i responsabili delle strutture regionali interessate alle questioni di volta in volta trattate. Possono essere, altresì, invitati, su designazione dei rispettivi enti di appartenenza, un rappresentante degli uffici territoriali del Ministero del lavoro, i rappresentanti degli uffici territoriali del Governo, dell'INAIL, dell'INPS, della Motorizzazione civile nonché altri soggetti di volta in volta individuati in considerazione delle questioni trattate.
5. La consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale, dura in carica tre anni e delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Capo II
Disposizioni per i settori dell'autotrasporto, della movimentazioni merci e dei servizi complementari
Art. 8
Misure di trasparenza e a sostegno della legalità
1. Al fine di promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada, la Regione, anche mediante specifiche intese con gli enti pubblici competenti ad autorizzare l'esercizio delle attività di autotrasportatore e ad esercitare la vigilanza sul suo corretto svolgimento, adotta misure finalizzate a:
a) assicurare la più ampia circolazione di tutte le informazioni e i dati utili per controllare e monitorare la regolarità del trasporto;
b) verificare, con le amministrazioni locali e le strutture regionali competenti, anche attraverso l'istituzione di appositi tavoli di lavoro, le principali criticità emerse in tema di illegalità nel settore dell'autotrasporto di merci su strada al fine di valutare la gravità dei fenomeni e di definire e proporre opportune misure di promozione della legalità.
Art. 9
Funzioni della Regione in materia di controllo e monitoraggio della regolarità dell'autotrasporto di merci
1. La Regione esercita funzioni di osservatorio nel settore dell'autotrasporto di merci, anche in collaborazione con gli osservatori locali per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2011.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 la Regione, anche raccordandosi con le strutture e con le banche dati dello Stato e degli altri enti competenti nelle materie di cui alla presente legge, svolge attività volte a:
a) acquisire le informazioni ed i dati utili a monitorare l'attività degli operatori economici anche mediante specifici accordi con le associazioni di categoria, consorzi, imprese, soggetti pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nonché con enti pubblici che esercitano funzioni di autorizzazione, controllo e vigilanza sulle imprese che effettuano trasporto merci in conto terzi o in conto proprio;
b) garantire, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la comunicazione dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti;
c) favorire la rilevabilità dei flussi finanziari delle imprese di autotrasporto operanti nel territorio regionale, anche attraverso la stipulazione di specifici accordi di cui alla lettera a), al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni di illegalità nonché l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale sul piano economico e sociale;
d) elaborare i dati relativi al monitoraggio effettuato ed alla conseguente redazione di rapporti in ordine alla presenza di fenomeni di irregolarità e illegalità nel settore dell'autotrasporto;
e) esercitare, anche in concorso con gli altri soggetti a ciò preposti, le funzioni di segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza, legalità e degli obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività di autotrasporto;
f) svolgere, con specifico riferimento alle finalità di promozione della legalità e trasparenza di cui alla presente legge, attività di studio, ricerca e indagine;
g) individuare e diffondere buone pratiche e modalità finalizzate a uniformare e supportare verso obiettivi di legalità e trasparenza le attività degli operatori del settore e a valorizzarne la responsabilità sociale.
Art. 10
Sistema informativo
1. Per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 9 la Regione mette a disposizione un sistema informativo per la condivisione di dati utili per il controllo della legalità nel settore dell'autotrasporto di merci.
2. Il sistema informativo contiene dati relativi ai seguenti soggetti:
a) imprese di autotrasporto in conto terzi operanti in Regione;
b) imprese con sede legale o unità operativa presenti in Regione e che risultano detentrici di mezzi in conto proprio per i quali sia necessario il rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 298 del 1974 Sito esterno;
c) legali rappresentanti, gestori del trasporto, membri degli organi di amministrazione e controllo delle imprese di cui alle lettere a) e b).
3. Le informazioni contenute nel sistema operativo sono utilizzabili per verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di merito di cui all'articolo 6. Tali informazioni possono essere oggetto di comunicazione agli enti ed alle pubbliche amministrazioni titolari di poteri ispettivi, di vigilanza e controllo, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. Per implementare il sistema informativo e per consentire un'efficace trasmissione e circolazione delle informazioni in esso contenute, la Regione promuove la sottoscrizione di accordi di collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni.
5. Ad esclusione dei soggetti di cui al comma 4 la trasmissione delle informazioni contenute nella presente banca dati è altresì consentita ai soggetti che ne facciano richiesta, nei limiti delle rispettive competenze, per la loro utilizzazione, in forma anonima ed aggregata, a fini statistici e di studio.
6. La Regione, con apposito regolamento, definisce natura e tipologia dei dati da inserire nel sistema informativo nonché le modalità di trattamento dei dati medesimi.
Art. 11
Coordinamento regionale delle funzioni di gestione degli albi degli autotrasportatori e del rilascio delle licenze
1. La struttura regionale competente in materia di trasporti convoca, almeno semestralmente, anche per via telematica, un tavolo di lavoro a cui invita a partecipare i responsabili della gestione degli albi provinciali di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 Sito esterno e degli elenchi delle licenze per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all'articolo 32 della medesima legge, al fine di coordinare l'esercizio delle relative funzioni.
Art. 12
Misure per la sicurezza nelle aree di sosta per veicoli pesanti
1. La Regione, anche mediante accordi con gli enti pubblici ed i soggetti competenti, promuove l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione e al controllo dei fenomeni di illegalità nelle aree di sosta.
2. Ai fini del comma 1, per "aree di sosta" si intendono quegli spazi, anche posti all'interno di aree di servizio e aree di parcheggio, appositamente adibiti alla sosta dei veicoli pesanti.
Art. 13
Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive
1. Le imprese di autotrasporto di materiale derivante da attività estrattive devono comunicare alla Regione, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo di cui all'articolo 10, i dati identificativi dei mezzi di cui si avvalgono. Nel caso in cui il trasporto del materiale estratto venga effettuato in conto proprio, la comunicazione dei dati è posta a carico del soggetto autorizzato all'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive). In caso di omessa o non veritiera comunicazione dei dati la Regione procede alla cancellazione dell'impresa dall'elenco di merito di cui all'articolo 6.
2. I soggetti richiedenti l'autorizzazione ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale n. 17 del 1991 sono tenuti a verificare, sulla base dei dati di targa del veicolo, che le imprese di autotrasporto di cui si avvalgono per il trasporto del materiale estratto abbiano comunicato i dati di cui al comma 1.
3. L'ente competente dispone la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi qualora risulti che:
a) il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto non presenti nel sistema informativo;
b) i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto non corrispondano al vero e che il soggetto autorizzato non abbia proceduto alla verifica di cui al comma 2 per più di una volta nel corso dell'anno.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 17 del 1991.
Capo III
Disposizioni per il settore del facchinaggio e dei servizi complementari
Art. 14
Cooperazione per il contrasto di forme irregolari di utilizzo dei lavoratori. Potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo
1. La Regione promuove forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare il caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi.
2. Al fine di contribuire alle attività di contrasto degli illeciti di cui al comma 1, la Regione promuove la stipulazione di protocolli d'intesa con gli uffici territoriali del Governo, con altre regioni, con gli enti locali e con le parti sociali e si impegna a monitorare e a rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti dati, informazioni e segnalazioni relativi alla disapplicazione o non corretta applicazione dei CCNL di settore, alla sistematica violazione degli istituti contrattuali, alla retribuzione inferiore a quella prevista dai CCNL di settore sottoscritti dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative, alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni di alloggio particolarmente degradanti, nonché a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
3. La Regione si impegna ad implementare e a rendere disponibile una piattaforma telematica di condivisione di dati utili all'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti di vigilanza preposti.
4. La Regione promuove, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva.
5. Con gli accordi di cui al comma 4 è favorita la circolarità dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici territoriali del Ministero del lavoro e le camere di commercio territorialmente competenti.
Art. 15
Elenco regionale dei prezzi
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione predispone ed aggiorna, anche promuovendo il coinvolgimento e la collaborazione del sistema delle camere di commercio, un elenco regionale dei prezzi relativi ai servizi di facchinaggio, ai servizi complementari e all'attività di logistica, sentita la consulta di cui all'articolo 7.
2. L'elenco regionale dei prezzi costituisce mero strumento di supporto per la committenza pubblica e di orientamento per la valutazione della congruità delle attività di settore di cui al presente capo.
Art. 16
Criteri per la redazione di bandi
1. La Regione, nella redazione di bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese di facchinaggio e di servizi complementari, prevede quali criteri prioritari di valutazione:
a) l'applicazione dei CCNL di settore sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e la tutela della continuità occupazionale;
b) il deposito dei regolamenti interni, conformi al disposto dell'articolo 6 della legge n. 142 del 2001 Sito esterno;
c) il deposito dei contratti per le prestazioni di facchinaggio il cui valore supera i 50.000 euro e per i servizi complementari il cui valore supera i 10.000 euro;
d) il rispetto dei prezzi relativi ai servizi di facchinaggio e ai servizi complementari determinati dagli uffici territoriali del Ministero del lavoro;
e) la regolarità contributiva per almeno gli ultimi tre anni al momento della domanda;
f) per le sole cooperative, l'avvenuta revisione ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 2002 Sito esterno.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 17
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti in relazione al miglioramento delle condizioni di legalità, sicurezza e regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 9, comma 1, presenta alla commissione assembleare competente una relazione sugli interventi attuati per promuovere la regolarità e la sicurezza delle condizioni di lavoro e per prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali organizzate e mafiose nei suindicati settori. Detta relazione dovrà in particolare contenere informazioni sui seguenti aspetti:
a) l'evoluzione, con riguardo ai suindicati settori, dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata e mafiosa rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
b) la definizione ed attuazione degli accordi finalizzati a promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada previsti dall'articolo 8, l'implementazione del sistema informativo previsto all'articolo 10 e l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione e al controllo dei fenomeni di illegalità nelle aree di sosta ai sensi dell'articolo 12;
c) l'elenco di merito di cui all'articolo 6 con riguardo alla sua istituzione e gestione, nonché ai risultati derivanti per le imprese in esso iscritte;
d) la stipulazione degli accordi finalizzati ad omogeneizzare e potenziare l'attività ispettiva e di controllo ai sensi dell'articolo 14, evidenziando i risultati ottenuti nel contrasto delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori;
e) l'attività della consulta di cui all'articolo 7;
f) le criticità emerse nell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 18
Norma finanziaria
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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