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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

Art. 11
1.
Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2000 è inserito il seguente:
"Art. 13 bis
Calendario informatizzato delle manifestazioni fieristiche locali
1. Il calendario delle manifestazioni fieristiche locali è organizzato e gestito dalla Regione con l'utilizzo di procedure informatizzate.
2. I Comuni, avvalendosi del servizio di informatizzazione per la raccolta e la pubblicazione di dati, trasmettono alla Regione i dati relativi alle manifestazioni fieristiche con qualifica locale di cui hanno ricevuto comunicazione.
3. La Regione esamina i dati trasmessi e procede alla loro validazione. La validazione è presupposto necessario per la generazione automatica e la successiva pubblicazione del calendario fieristico delle manifestazioni locali.".

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