Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

Art. 31
1.
Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:
"da concedersi con provvedimento della Provincia di competenza"
sono sostituite dalle seguenti:
"da comunicare alla Provincia competente, che può vietare la proroga entro trenta giorni".
2.
Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:
"la Provincia determina l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione"
sono sostituite dalle seguenti:
"o a seguito del diniego della proroga da parte della Provincia intervenuto entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, la Provincia dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 22.".

Espandi Indice