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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

Art. 32
1.
L'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
1. La Regione, per facilitare l'accesso dei cittadini alle informazioni, pubblica sul proprio sito istituzionale e aggiorna periodicamente l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo nonché delle sedi secondarie e delle filiali.
2. La Provincia dà tempestiva comunicazione alla Regione dell'apertura o chiusura di agenzie di viaggio e turismo, di filiali o sedi secondarie.".

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