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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

Art. 51
1.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole:
"concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 8"
sono sostituite dalle seguenti:
"della presente legge".
2.
Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.".

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