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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

Art. 80
Modifiche agli articoli 15 bis e 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Al comma 4 dell'articolo 15 bis della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono aggiunte, in fine, le parole:
"Nel PSR sono identificate le attività statistiche per le quali è previsto l'obbligo di risposta per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 ter, comma 1.".
2.
Il comma 1 dell'articolo 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, è istituito il Sistema statistico regionale dell'Emilia-Romagna (SiSt-ER). Il SiSt-ER assicura la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione e valutazione delle politiche regionali, con particolare attenzione alle basi informative statistiche fondamentali della popolazione, del sistema economico-sociale e del territorio, per le quali potranno essere previsti, nell'ambito del PSR, la comunicazione e il trattamento di dati personali. Fanno parte del Sistema statistico regionale:
a) l'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis;
b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende e degli enti subregionali;
c) gli uffici di statistica delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.".
3.
Al comma 2 dell'articolo 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004, dopo le parole:
"Possono far parte del SiSt-ER"
sono inserite le seguenti:
"mediante apposite convenzioni".

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