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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 giugno 2014

Art. 28
1.
Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all'articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.".
2.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole
"ai commi 1 e 2"
sono sotituite dalle seguenti:
"al comma 1".

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