LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 giugno 2014
Art. 35
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003
1.
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole
"ai sensi della legge n. 230 del 1998 e della legge n. 64 del 2001 "
sono sostituite dalle seguenti"ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale)".
2.
Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole
"ai sensi della legge n. 230 del 1998 "
sono sostituite dalle seguenti:"nel rispetto della normativa statale in materia di obiezione di coscienza e anche in vigenza della sospensione dell'obbligo costituzionale di leva".