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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 giugno 2014

Capo I
Oggetto e finalità
Art. 1
Oggetto e obiettivi dell'intervento
1. La presente legge, in coerenza con i principi contenuti nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione), reca disposizioni volte alla semplificazione della disciplina in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile e prevede l'istituzione della Giornata della cittadinanza solidale.
2. La Regione, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, adotta, relativamente alle disposizioni afferenti a volontariato, associazionismo e servizio civile, misure per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).
3. In coerenza con la disciplina contenuta nella legge regionale n. 21 del 2012 e nella legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona), la Regione, al fine di rispondere agli emergenti nuovi bisogni di carattere sociale, quali, in particolare, l'accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità, la lotta alla povertà, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, individua le attività e i servizi idonei a rispondere a detti bisogni. A tale scopo la Giunta regionale disciplina le caratteristiche di tali attività e servizi di interesse regionale e i criteri per la loro regolamentazione al fine di assicurare l'omogeneità delle prestazioni e il riconoscimento delle funzioni su tutto il territorio regionale.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono essere perseguiti anche attraverso la stipula di accordi con i comuni, ovvero con le loro unioni, con i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati e con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli altri soggetti del Terzo settore.
Art. 2
Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i comuni, ovvero le unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, possono prevedere l'istituzione di registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.
2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'ente locale, le organizzazioni e le associazioni che, non essendo iscritte nei registri regionali, hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato e sono in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive norme.
3. Nei registri locali possono altresì essere iscritti gli organismi di collegamento e coordinamento delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 2. A tali organismi possono aderire contestualmente sia organizzazioni di volontariato, sia associazioni di promozione sociale.
4. Le organizzazioni e le associazioni iscritte unicamente nei registri locali acquisiscono titolo a:
a) accedere a contributi erogati dai comuni titolari dei registri;
b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi comuni, nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme regionali;
c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi comuni;
d) accedere alla riduzione dei tributi locali eventualmente previsti.
5. Gli enti locali, relativamente ai registri di cui al comma 1, disciplinano con propri regolamenti le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione in attuazione dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione Sito esterno.
Art. 3
Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale
1. La Regione Emilia-Romagna istituisce la Giornata della cittadinanza solidale, da celebrarsi ogni anno l'ultimo sabato del mese di settembre, al fine di incentivare una nuova stagione della solidarietà e della partecipazione al servizio della collettività e quale occasione di crescita civile della comunità regionale.
2. In occasione della Giornata della cittadinanza solidale tutti i cittadini, per la loro competenza professionale o disponibilità operativa, singolarmente o in forma associata, possono promuovere attività di volontariato a favore di istituzioni, enti locali, soggetti del Terzo settore o attività di vicinato.
3. La Regione garantisce ampio risalto all'iniziativa in tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale, anche istituendo un'apposita sezione divulgativa nel proprio sito web, e sollecita tutti gli enti locali perché pubblicizzino attraverso i propri strumenti di comunicazione l'iniziativa, prevedendo apposite attività tese a coinvolgere, valorizzare e attrarre i volontari.

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